Art. 4.
(Obblighi delle aziende).

      1. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura, devono fare pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti una dichiarazione con la quale attestano la volontà di prolungare l'attività lavorativa per un periodo di almeno tre mesi. Tale decisione deve essere corredata da un elenco dei lavoratori per cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con l'indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

 

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